(massima n. 1)
Il danneggiato dal reato č legittimato a proporre l'azione civile nel processo penale per il risarcimento dei danni che assume aver subito, indipendentemente dalle azioni proposte o proponibili dalla persona offesa, che restano autonome e distinte. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato insussistente il conflitto sollevato, ex art. 28 c.p.p., in una fattispecie in cui, con riferimento al reato di lesioni colpose, la persona offesa e il danneggiato dal reato avevano proposto distinte azioni civili, la prima davanti al giudice civile per il risarcimento dei danni derivanti direttamente dalla condotta illecita, e il secondo in sede penale, costituendosi parte civile, per i danni patrimoniali e morali dallo stesso subiti in conseguenza delle lesioni riportate dal coniuge-persona offesa, incidenti sulla sua vita familiare e sulla sua persona).