(massima n. 1)
Il reato di violenza sessuale, di cui all'art. 609 bis c.p., non assorbe quello di lesioni personali, trattandosi di fattispecie che offendono beni diversi e che non si pongono in relazione di progressione, e ciò in quanto la privazione della libertà sessuale può essere realizzata con mezzi che non producono lesioni personali; conseguentemente allorché oltre alla violenza sessuale si cagionano lesioni personali alla vittima del reato, anche soltanto per vincerne la resistenza, si configurano entrambi i reati in concorso.