(massima n. 1)
La sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dell'esecuzione non soltanto nelle ipotesi di riconoscimento del concorso formale o della continuazione ai sensi dell'art. 671, comma primo, c.p.p., ma anche nel caso di revoca di uno o più sentenze di condanna, in quanto i fatti giudicati non sono più preveduti come reato, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, c.p. e 673 c.p.p., qualora, a seguito della stessa revoca e della conseguente eliminazione della pena relativa, risulti rispettato il complessivo limite di pena previsto dall'art. 163 c.p., e ciò sia per l'identità di ratio tra la situazione in esame e quella dell'art. 671 del codice di rito, sia perché l'applicazione del beneficio in sede esecutiva rientra tra possibili «provvedimenti conseguenti» alla revoca di sentenza di condanna per abolitio criminis.