(massima n. 1)
Il reato di peculato militare mediante profitto dell'errore altrui si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi e nel caso in cui l'errore sia stato determinato da tale condotta, ricadendo in questa ipotesi l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale nella più ampia e generica previsione dell'art. 314 c.p., rispetto alla quale quella dell'art. 316 c.p. costituisce ipotesi marginale e residuale.