(massima n. 1)
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, integra il reato previsto dal secondo comma dell'art. 659 c.p. il superamento dei limiti di immissioni sonore prescritti dalla legge per l'esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso, sempre che sia in concreto accertata l'offesa del bene tutelato della quiete pubblica, giacché l'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 non ha implicitamente abrogato il reato anche se punisce con una sanzione amministrativa il superamento dei limiti delle immissioni sonore. (La Corte ha rilevato che le due disposizioni tutelano due beni giuridici diversi: la quiete pubblica e l'inquinamento acustico).