(massima n. 1)
In tema di violazione dei sigilli, il soggetto nominato custode giudiziario č obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro una custodia continua ed attenta e nel caso di mancato impedimento dell'evento puō essere giustificato solo fornendo la prova che l'omessa vigilanza č stata dovuta a caso fortuito o forza maggiore, e non giā adducendo di aver affidato i propri compiti di custodia ad altra persona (nel caso di specie, al coniuge).