(massima n. 1)
Il superamento dei valori-limite di rumorositą prodotta nell'attivitą di esercizio di una discoteca non integra la fattispecie prevista dal primo comma dell'art. 659 c.p., ma quella indicata nel secondo comma dello stesso articolo, che non č depenalizzata per effetto del principio di specialitą di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, in quanto contiene un elemento, mutuato da quella prevista nel comma precedente, estraneo alla fattispecie contemplata dall'art. 10, comma secondo, della legge n. 447 del 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico), che tutela genericamente la salubritą ambientale, limitandosi a stabilire, e a sanzionarne in via amministrativa il superamento, i limiti di rumorositą delle sorgenti sonore oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico. Tale elemento č rappresentato da quella concreta idoneitą della condotta rumorosa a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralitą indeterminata di persone, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillitą tutelato da entrambi i commi dell'art. 659 c.p.