(massima n. 1)
Ai fini della consumazione del delitto di furto č sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilitā dell'agente. Ne consegue che risponde di furto consumato e non tentato colui che, introdottosi in un autoveicolo, si allontani sia pure per breve tempo, non rilevando che l'agente venga intercettato e bloccato da una pattuglia dei carabinieri occasionalmente incrociata.