(massima n. 1)
In tema di circostanze attenuanti comuni, non può ritenersi avvenuta l'intera riparazione del danno mediante il risarcimento di esso nell'ipotesi in cui l'imputato abbia soltanto prodotto il proprio mero impegno per un successivo versamento, da effettuarsi a favore della parte lesa (nella fattispecie, minorenne), di una somma custodita in deposito presso il difensore (il quale l'avrebbe consegnata alla minore a seguito di autorizzazione del giudice tutelare).