(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą, nella condotta criminosa, della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attivitą delle associazioni previste dallo stesso articolo), č del tutto irrilevante la formale contestazione al soggetto cui essa sia stata addebitata di ipotesi di reato associativo, in quanto la ratio sottostante al citato art. 7 non č solo quella di punire pił severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera pił decisa, data la loro maggiore pericolositą e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioč si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata.