(massima n. 1)
Qualora un' associazione di tipo mafioso sia caratterizzata dall'esistenza di un organismo collegiale di vertice investito del potere di deliberare in ordine alla commissione dei fatti criminosi di maggiore importanza e, in particolare, degli omicidi di personaggi di rilievo (uomini politici, magistrati, appartenenti alle forze dell'ordine, giornalisti, etc.), l'appartenenza di taluno degli associati al suddetto organismo puņ costituire indizio ma non prova di penale responsabilitą in ordine ai suindicati omicidi. (Nella specie la Corte, pur affermando tale principio, ha tuttavia rilevato nel rigettare il ricorso proposto da taluni imputati avverso la sentenza che li aveva dichiarati colpevoli di concorso nel delitto di strage, da cui era derivata la morte del dott. Paolo Borsellino e di diversi componenti della sua scorta che i giudici di merito, a sostegno della ritenuta responsabilitą dei ricorrenti, si erano basati non sul solo fatto che costoro erano componenti della c.d. «Commissione» del sodalizio mafioso denominato «Cosa Nostra» ma anche e soprattutto sul fatto che era risultata dimostrata la prestazione, da parte loro, nell'ambito di detta commissione, di uno specifico assenso all'esecuzione del summenzionato delitto).