(massima n. 1)
È nulla l'ordinanza di custodia cautelare motivata, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, per relationem ad altra ordinanza dello stesso giudice la quale non sia stata trascritta, né allegata all'ordinanza applicativa della misura in questione, in quanto, trattandosi di provvedimento limitativo della libertà personale, debbono sussistere i requisiti di cui all'art. 292 c.p.p. contestualmente alla sua esecuzione o notificazione, dato che è da tale momento che decorre il termine per la proposizione della richiesta di riesame, ex art. 309, comma 1, c.p.p. e diviene, quindi, attuale l'esigenza della piena conoscenza dell'atto richiamato al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa.