(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del delitto di distribuzione o divulgazione di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minori degli anni diciotto (art. 600 ter, comma 3, c.p.) occorre che il materiale sia inserito in un sito accessibile a tutti al di fuori di un canale privilegiato o sia, comunque, propagato ad un numero indeterminato di destinatari. Di conseguenza, quando la cessione avviene attraverso un canale di discussione (cosiddetta chat line) è necessario verificare se il programma consenta a chiunque si colleghi la condivisione di cartelle, archivi, documenti contenenti le foto pornografiche in questione, in modo da essere accessibile a chiunque e da potere essere preso direttamente senza formalità rivelatrici di una volontà specifica e positiva. Laddove, invece, il prelievo avvenga solo a seguito della manifestazione di volontà dichiarata nel corso di una conversazione privata, si versa nella più lieve ipotesi dì cui all'art. 600 ter, quarto comma, c.p.