(massima n. 1)
Per qualificare come mafiosa, ai sensi del terzo comma dell'art. 416 bis c.p., un'organizzazione criminale è sufficiente la mera capacità di intimidire che essa abbia dimostrato all'esterno, da valutare tenendo conto del sodalizio, dell'ambiente di operatività, dei metodi utilizzati, della struttura organizzata e di qualsiasi altro elemento utile. Considerata la funzione anticipatoria della fattispecie criminosa, tale capacità può essere anche solo potenziale, per cui l'espressione «si avvalgono», contenuta nella norma, non presuppone solamente che la capacità di incutere timore si sia già imposta, ma deve essere intesa anche nel senso che i partecipi al sodalizio intendono avvalersi della loro intrinseca capacità intimidatoria per perseguire i propri scopi criminali.