(massima n. 1)
Non č punibile, ai sensi di cui all'art. 384 c.p., colui che ha posto in essere una condotta di favoreggiamento personale, consistita nel negare, agli agenti della polizia giudiziaria, la presenza nella propria abitazione degli autori di una rapina, quando l'agire in modo conforme alla legge avrebbe comportato un'accusa contro se stesso, in contrasto con il principio nemo tenetur se detegere senza che rilevi la circostanza che avrebbero potuto delinearsi altre e diverse possibilitā difensive (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le false dichiarazioni rese alla polizia non fossero inequivocabilmente dirette a sottrarre i rapinatori alle ricerche della polizia, ma costituissero piuttosto un tentativo di sottrarsi all'imminente pericolo di una inevitabile incriminazione nel reato presupposto, situazione rivelatasi fondata dal momento che l'imputato era stato successivamente arrestato assieme agli autori della rapina).