(massima n. 1)
Il possesso di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico, che deve ritenersi illegittimo in quanto tali beni appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato fin dalla loro scoperta, integra il reato di cui all'art. 67 della legge n. 1089 del 1939 in relazione all'art. 624 c.p.