(massima n. 1)
Per l'integrazione del delitto di associazione di tipo mafioso, che il legislatore ha configurato quale reato di pericolo, č sufficiente che il gruppo criminale considerato sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione, e come tale sia percepito all'esterno, non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento ed omertā nei consociati attraverso il concreto esercizio di atti intimidatori. (Fattispecie ove, nell'ambito d'una azione estorsiva ad ampio raggio, risultavano compiuti gravi atti di intimidazione e violenza sulle cose e le persone; la Corte ha censurato un provvedimento che aveva escluso la ricorrenza del delitto di associazione di tipo mafioso sul presupposto che mancasse la prova di una condizione di effettivo assoggettamento dei componenti della comunitā di commercianti colpita dalle richieste estorsive).