(massima n. 1)
Č inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice di pace, fuori dai casi previsti dalla legge, dispone la riunione del procedimento con altro di competenza del tribunale, trattandosi di provvedimento in ordine al quale non č previsto alcun tipo di gravame e non potendo essere qualificato come abnorme, in quanto non risulta avulso dell'ordinamento processuale e non determina alcuna stasi processuale che sia rimediabile solo attraverso il ricorso per cassazione (nel caso di specie, il giudice di pace aveva disposto la riunione dei procedimenti in violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, in base al quale la connessione opera solo se č possibile la riunione dei procedimenti, prevedendo come unica ipotesi di competenza per materia determinata dalla connessione quella del concorso formale di reati).