(massima n. 1)
L'appartenenza ai vertici dell'associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra”, pur assumendo rilievo ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., non integra ex se la prova della colpevolezza dei dirigenti del sodalizio in riferimento ai delitti fine commessi da taluni dei partecipi, anche se in attuazione di un disegno criminoso riferibile, in via programmatica, all'organizzazione. Alla luce della prassi instaurata dai vertici dell'associazione mafiosa e diretta, nell'ambito di un progetto strategico di tipo stragistico, a garantire un livello deliberativo e informativo “protetto” in relazione alla programmazione di delitti “eccellenti”, ai fini dell'effettività del concorso morale in ordine ai suddetti reati occorre dimostrare che: a) la regola, attestata in un determinato momento storico di operatività dell'organizzazione, per la quale i delitti “eccellenti” sono decisi dagli organi di vertice di “Cosa Nostra”, valga anche in una diversa fase della vita dell'associazione; b) vi sia stata una preventiva conoscenza delle articolazioni concrete del progetto delittuoso e delle connesse modalità esecutive; c) vi sia stata una conseguente manifestazione di approvazione ovvero una mancanza di manifesto dissenso. Diversamente, il ruolo di partecipe — anche in posizione gerarchicamente rilevante — da taluno rivestito nell'ambito della struttura organizzativa criminale finirebbe per rendere quel medesimo soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio — sia pure riferibile all'associazione di stampo mafioso e inserito nel quadro del programma criminoso —, in deroga al principio che dei delitti fine rispondono soltanto coloro che materialmente e moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua del principio costituzionale di personalità della responsabilità penale e dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità “di posizione”.