(massima n. 1)
Il potere del giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena non ha portata generale, ma č strettamente connesso al riconoscimento del concorso formale o della continuazione, come prescrive l'art. 671, terzo comma, c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena, fondata sull'intervenuta riabilitazione in ordine a condanne pregresse per le quali era stato concesso il predetto beneficio).