(massima n. 1)
La responsabilitā civile dello Stato per l'attivitā del pubblico dipendente che abbia arrecato pregiudizio ai terzi č esclusa allorché questa trovi nell'esplicazione della pubblica funzione solo l'occasione del suo manifestarsi per finalitā estranee o addirittura contrarie a quelle della P.A., ma non quando si tratti di attivitā ricollegabile, pur nella concomitanza di interessi personali o di abusi del dipendente, al perseguimento di quelle finalitā. (Nella specie, č stata ritenuta la responsabilitā civile del Ministero dell'interno per i danni cagionati, al di fuori dell'orario di servizio, da un agente della polizia di Stato a una persona al cui indirizzo egli aveva esploso colpi di arma da fuoco ferendola, nel convincimento non cervellotico, quantunque poco meditato che si trattasse di un rapinatore, sul rilievo che l'agente anche fuori del servizio č tenuto a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e a provvedere alla prevenzione e repressione dei reati).