(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato di cui all'art. 600 ter, comma 3, c.p. (distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione del materiale pornografico minorile con qualsiasi mezzo, anche in via telematica) non č sufficiente la cessione di detto materiale a singoli soggetti ma occorre che esso sia propagato ad un numero indeterminato di persone. Ne consegue che non č sufficiente ad integrare il reato di cui all'art. 660 ter, comma 3, c.p. il mero utilizzo della rete Internet essendo comunque necessario che l'offerta sia diretta ad un numero indeterminato di persone in quanto ove l'offerta sia destinata a persone determinate, sussiste la pił lieve ipotesi di cui all'art. 600 ter, comma 4, c.p., indipendentemente dall'uso o meno del mezzo telematico , ma occorre accertare quale tipo di connessione telematica sia utilizzata al momento della commissione del reato, in quanto, ove si accerti trattarsi di connessione aperta, sussiste il reato pił grave di cui all'art. 660 ter, comma 3, c.p., mentre, nell'ipotesi di connessione riservata, sussiste il reato pił lieve di cui all'art. 600 ter, comma 4, c.p.