(massima n. 1)
Nell'abuso di ufficio connesso a una violazione di legge, questa si pone come mero presupposto di fatto per l'integrazione del delitto, e lo specifico contenuto della regola violata non si incorpora nella norma penale e non va ad integrare la relativa fattispecie. Ne consegue che la sussistenza di tale requisito di fatto deve essere ricercata nel momento stesso del reato e la valutazione del giudice non può che essere rapportata al contenuto che quella regola possedeva al tempo in cui il reato fu commesso, con l'effetto ulteriore che, in caso di modificazione successiva di tale regola, non trova applicazione l'art. 2 c.p., in quanto la nuova legge di riferimento non introduce alcuna differente valutazione in relazione alla fattispecie legale astratta disegnata dalla norma incriminatrice e al suo significato di disvalore (rimanendo immutato il presupposto della “violazione di legge”), ma modifica una disposizione extrapenale che si limita ad influire, nel caso singolo, sulla concreta applicazione futura della stessa norma incriminatrice, nel senso che la sussistenza del requisito della “violazione di legge” va verificata alla luce della nuova regola. (Nella specie, in cui l'abuso era consistito nell'adozione, da parte di dirigenti di un Ente ospedaliero, di delibere che avevano posto a carico dell'Ente medesimo le spese legali per la difesa, in un processo per concussione, di un primario chirurgo e di un'infermiera, in violazione dell'art. 41 D.P.R. n. 270 del 1987, la sopravvenienza, nel corso del processo, di una disposizione meno rigorosa — quella dell'art. 26 CCNL della dirigenza medica del SSN — aveva indotto il giudice di merito ad applicare l'art. 2, comma secondo, c.p., sia pure limitatamente alla posizione del medico; la Corte, nell'enunciare il principio sopra trascritto, ha posto in evidenza come anche la disposizione sopravvenuta, al pari della precedente, subordinasse l'obbligo dell'Ente alla riferibilità ad esso del fatto del dipendente, che era esclusa in ogni caso dalla condotta concussiva di entrambi i ricorrenti, pur restando intangibile la statuizione assolutoria del chirurgo in mancanza di ricorso del P.M.).