(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 c.p. per il delitto di falsa testimonianza, č configurabile quale «grave e inevitabile nocumento nella libertą», ed esclude dunque la punibilitą del fatto, la prospettiva dell'applicazione delle sanzioni amministrative delineate all'art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per evitare la quale il testimone abbia negato falsamente l'acquisto di stupefacente destinato al proprio personale consumo.