(massima n. 1)
Commette il delitto di abuso di ufficio il sindaco che, quale ufficiale del Governo e come tale investito di un'autonoma potestą pubblica rispetto alla ordinaria competenza statale e regionale, ordini ex art. 12 D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti in deroga alle disposizioni vigenti, senza che sussistano le condizioni per l'esercizio di tale potere extra ordinem e, comunque, ricorra una situazione di emergenza tale da non potere assicurare la tutela tempestiva della salute pubblica e dell'ambiente ed attendere il rilascio della prescritta autorizzazione, prevista dall'art. 25 dello stesso decreto presidenziale regionale, per installare e gestire una discarica di rifiuti. (Nell'occasione, la Corte ha precisato che al giudice penale spetti il sindacato sulla sussistenza e sui limiti del potere extra ordinem del sindaco, e non invece sul rispetto delle regole del suo corretto esercizio, giacché la legalitą dell'ordinanza di utilizzo di forme diverse di smaltimento dei rifiuti non costituisce elemento normativo della fattispecie di reato).