(massima n. 1)
La sussistenza del delitto di furto di acque sotterranee da parte del proprietario del fondo, che sia privo dell'autorizzazione prevista dall'art. 73 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, può escludersi solo se l'utilizzo dell'acqua è funzionale ad un uso domestico, quale l'innaffiamento del giardino o dell'orto oppure l'abbeveraggio del bestiame (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto configurabile il reato di furto, in quanto il prelievo dell'acqua serviva per impastare il calcestruzzo per la costruzione di una abitazione sul fondo del proprietario).