(massima n. 1)
È configurabile il reato di estorsione (art. 629 c.p.) e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) allorché il terzo incaricato della esazione del credito a titolo di mandatario agisca nei confronti del debitore, con violenza o minaccia, al fine di conseguire un proprio ingiusto profitto trattenendo per sé il bene, oggetto della prestazione del debitore.