(massima n. 1)
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'ipotesi del mestiere di per sé stesso rumoroso va tenuta distinta da quella dell'uso, nel corso di qualsiasi attività, di mezzi rumorosi, giacché in quest'ultimo caso trova applicazione non il secondo, bensì il primo comma dell'art. 659 c.p., sempre che vi sia stato concreto disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone. (Nel caso di specie si è ritenuto che configurasse il reato di cui al primo comma dell'articolo in questione l'uso continuato, per quindici ore al giorno, di «cannoncini spaventapasseri» nell'esercizio di attività agricola, di per sé non rumorosa).