(massima n. 1)
Il diritto al risarcimento per danno ambientale va riconosciuto anche alle associazioni di protezione ambientale non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 ma stabilmente insediate in una zona determinata, atteso che tali associazioni possono subire, ex artt. 2043 c.c. e 185 c.p., sia un danno diretto patrimoniale sia un danno non patrimoniale in termini di lesione delle finalitą statutarie.