(massima n. 2)
L'ipotesi prevista dall'art. 416 bis, comma 3, c.p. che punisce la condotta posta in essere al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali, aggiunta dall'art. 11 bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, nulla ha a che vedere con gli altri casi contemplati dalla disposizione dettata dall'art. 1 della L. 13 settembre 1982, n. 646 e rappresenta una fattispecie autonoma completamente nuova, che qualifica, in modo diverso rispetto alle altre, le finalità cui tende il sodalizio mafioso. Ne consegue che, in virtù del perentorio ed intangibile disposto degli artt. 25, comma 2, Cost. e 2, comma 1, c.p., la condotta addebitabile al soggetto imputato, sussumibile nella fattispecie descritta, può avere rilevanza penale solo se compiuta successivamente all'entrata in vigore del decreto istitutivo della fattispecie stessa e non può essere addebitabile al soggetto solo sulla base della sua presunta appartenenza ad associazioni di stampo mafioso.