(massima n. 1)
Il reato di abuso di ufficio connotato da violazione di norme di legge o di regolamento è configurabile non solo allorché la condotta tenuta dall'agente sia in contrasto con il significato letterale, logico o sistematico della disposizione di riferimento, ma anche quando essa contraddica lo specifico fine perseguito dalla norma, concretandosi in uno «svolgimento della funzione o del servizio» che oltrepassa ogni possibile opzione attribuita al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio per realizzare tale fine. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in capo ai componenti della commissione esaminatrice di un concorso per l'accesso a scuola di specializzazione universitaria, i quali, pur a conoscenza del furto di una copia del questionario della prova avvenuto prima del suo espletamento e, quindi, della probabile preventiva conoscenza delle domande da parte di alcuni candidati, avevano egualmente fatto svolgere la prova, sull'assunto che la norma extrapenale di riferimento ? art. 13 D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 — si limita a stabilire la procedura concorsuale, ma non si occupa né del comportamento degli esaminatori, né del pericolo che i candidati possano conoscere in anticipo i quesiti da risolvere.