(massima n. 1)
Per la sussistenza del reato di cui all'art. 323 c.p., non č sufficiente che il soggetto ponga in essere un comportamento contrario ai doveri di imparzialitā cui devono essere informati gli atti della P.A., ma č anche necessario che la sua condotta si risolva nella violazione di un obbligo determinato imposto dalla legge o da un regolamento da cui derivi un ingiusto vantaggio e che detta violazione sia posta in essere nell'esercizio del potere proprio del pubblico ufficiale. (Nella specie, la S.C., facendo anche riferimento al disposto di cui all'art. 25 della L. 23 luglio 1991 n. 223, ha escluso la configurabilitā del reato, contestato nella forma del tentativo, nel caso di dirigente dell'Uplmo che aveva inoltrato ad un proprio dipendente, il quale non le aveva raccolte, sollecitazioni scritte dirette all'assunzione di soggetti nominativamente indicati).