(massima n. 1)
In tema di titolarità del diritto di querela, la previsione di cui all'art. 120, comma terzo, c.p. (per la quale in caso di persona offesa ultraquattordicenne o inabilitata il diritto di querela può essere esercitato, oltre che da quest'ultima in loro vece, dal genitore, tutore o curatore) non può essere intesa nel senso che tali soggetti possano esercitare tale diritto soltanto nel caso in cui i rappresentanti non lo abbiano fatto, bensì nel senso che quel diritto è distinto ed autonomo potendo essere esercitato anche in presenza di una volontà contraria o dopo il già avvenuto esercizio da parte dei rappresentanti.