(massima n. 1)
In tema di reato di falsa testimonianza, la causa di non punibilitā prevista dall'art. 384 c.p., č applicabile anche quando il prossimo congiunto dell'imputato abbia operato la scelta di non avvalersi della facoltā di astenersi dal testimoniare, in quanto la suddetta causa, che trova la sua giustificazione nell'istinto alla conservazione della propria libertā e del proprio onore (nemo tenetur se detegere) e nell'esigenza di tener conto agli stessi fini dei vincoli di solidarietā familiare, presuppone una situazione di necessitā, nettamente distinta da quella prevista in via generale dall'art. 54 c.p. poiché non richiede che il pericolo non sia stato causato dall'agente, nella quale il nocumento alla libertā e all'onore č evitabile solo con la commissione di uno dei reati contro l'amministrazione della giustizia. Ne consegue che l'obbligo legale di testimoniare o anche la libera scelta di farlo nell'ipotesi in cui non si eserciti, ove prevista, la facoltā di astenersi non incidono sull'operativitā della suddetta esimente (nella specie č stata esclusa la punibilitā del testimone che aveva deposto il falso dopo aver rinunciato alla facoltā di astenersi dal testimoniare, peraltro erroneamente attribuitagli dal giudice).