(massima n. 1)
In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.), perché sussista il reato non occorre che i rumori o le segnalazioni acustiche siano poste in essere per «petulanza, capriccio o altri biasimevoli motivi», in quanto tali requisiti sono estranei allo schema legale in esame e attengono al diverso reato delle molestie o disturbo alle persone, previsto dall'art. 660 c.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha confermato, sul punto, la decisione del giudice di merito che aveva condannato l'imputata la quale, dovendo uscire da un'area di parcheggio ed essendo ostacolata nel suo movimento da un'altra automobile in sosta irregolare, aveva attivato, in modo reiterato e prolungato, il sistema di allarme di quest'ultimo veicolo).