(massima n. 1)
Integra il reato di abuso di ufficio, anche dopo la riforma dell'art. 323 c.p., introdotta con l'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, sotto il profilo della violazione di legge (art. 279 del T.U. 1934, n. 383), con specifico riferimento all'inottemperanza del dovere di astensione, la condotta dell'amministratore comunale che, tra le confliggenti richieste di utilizzazione della piazza per propaganda elettorale, abbia respinto quella del rappresentante della lista avversaria e, successivamente, abbia autorizzato la propria lista all'utilizzo della piazza per le medesime finalitą.