(massima n. 1)
Non integra il reato di esercizio abusivo della professione di biologo la condotta di chi, avendo messo a disposizione del pubblico un apparecchio per autodiagnosi, esegua in luogo dell'interessato quelle operazioni materiali necessarie per il funzionamento dello strumento, in quanto in ogni caso l'acquisizione e la valutazione dei dati e la conseguente formulazione della diagnosi avvengono attraverso procedure informatiche che prescindono da qualsiasi intervento umano. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che non commette il reato di cui all'art. 348 c.p. l'addetto alla farmacia che, assistendo un cliente, compie gli atti materiali di prelievo di una goccia di sangue, confezionamento del «vetrino» ed inserimento nella macchina per l'esame dell'ematocrito, glicemia, colesterolemia e trigliceridi).