(massima n. 1)
Ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale, il requisito dell'avvenuta espiazione di una determinata parte della pena, quale previsto dall'art. 176 c.p., va verificato facendo riferimento alla data di presentazione della richiesta e non a quella della successiva decisione, trattandosi di un presupposto e non di una condizione della richiesta medesima.