(massima n. 1)
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, nel caso particolare di una relazione tra un uomo politico e un gruppo mafioso, non č sufficiente per la sussistenza del reato una mera vicinanza al detto gruppo o ad i suoi esponenti, anche se di spicco, e neppure la semplice accettazione del sostegno elettorale dell'organizzazione criminosa, ma č necessario un accordo in base al quale l'uomo politico, in cambio dell'appoggio elettorale, si impegni a sostenere le sorti dell'organizzazione in modo idoneo a contribuire al suo rafforzamento. (In applicazione di tale principio la Corte ha accolto il ricorso ritenendo che, nonostante il motivato apprezzamento delle risultanze in ordine al sostegno elettorale fornito dall'associazione criminale all'imputato, non fosse adeguatamente motivata l'esistenza del patto a monte nei termini suddetti).