(massima n. 1)
In tema di riesame dei provvedimenti coercitivi, «gli elementi su cui la richiesta si fonda» (che, secondo la formulazione dell'art. 291 comma 1 c.p.p., devono essere posti alla base della richiesta del pubblico ministero ai fini della emissione della misura cautelare e che vanno, quindi, trasmessi al giudice del riesame) sono costituiti unicamente dagli atti di indagine, che essendo stati compiuti dall'organo dell'accusa, sono nella sua esclusiva disponibilitą. Ne consegue che, per quanto riguarda gli atti relativi ad altri procedimenti, atti divenuti pubblici e che possono essere liberamente acquisiti dalle parti interessate, nessun obbligo di allegazione incombe sul pubblico ministero, anche se essi furono a suo tempo trasmessi al Gip, cui fu indirizzata la richiesta di misura cautelare, perché tanto la parte privata, quanto l'organo del riesame possono procurarsene la disponibilitą.