(massima n. 1)
Per la configurabilità del reato di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone) non è necessario che in concreto si siano lamentate più persone, atteso che è sufficiente che i rumori abbiano determinato una situazione tale, dal punto di vista oggettivo, da potere recare disturbo ad una pluralità di soggetti.