(massima n. 1)
Non integra una violazione di legge rilevante ai fini della configurabilitą del reato di abuso d'ufficio l'emanazione del provvedimento sindacale con il quale sia stata pronunciata la decadenza dell'avente titolo di preferenza alla gestione di un dispensario farmaceutico, ai sensi dell'art. 1, comma 4, legge 8 marzo 1968 n. 221, per la mancata adesione alle condizioni richieste dall'autoritą amministrativa nel termine di trenta giorni di cui all'art. 9 D.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275, e la successiva assegnazione dell'esercizio commerciale a un farmacista legittimato solo in subordine alla rinuncia del primo, poiché la disposizione da ultimo richiamata attribuisce, in via presuntiva, valore di rinuncia al mancato adempimento alle richieste del sindaco entro il termine stabilito. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio, ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la sentenza che aveva ritenuto sussistente nel caso di specie il reato di cui all'art. 323 c.p.).