(massima n. 1)
L'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata è configurabile — ex art. 63, comma 2, c.p.p. — solo qualora a suo carico ricorrano gravi e precisi indizi e non vaghi e generici sospetti. Ne consegue che in tal caso le dichiarazioni erga alios sono pienamente utilizzabili come prova.