(massima n. 1)
È configurabile il tentativo di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p. quando, pur in mancanza di atti di contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta denoti il requisito soggettivo dell'intenzione di raggiungere l'appagamento di propri istinti sessuali e quello oggettivo della idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del delitto tentato in fattispecie in cui l'imputato deviò la propria auto dal tragitto ordinario per ricondurre la persona offesa a casa, si fermò in zona isolata, si spostò sul sedile posteriore dell'auto dove si trovava la ragazza, le rivolse frasi espressive della volontà di avere approcci sessuali e quindi la inseguì dopo che si era data alla fuga).