(massima n. 2)
Il soggetto che sia stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti non assume per ciò solo la qualità di persona sottoposta a indagini, occorrendo a tal fine che risulti dimostrata o, quanto meno, ipotizzata, in base ad elementi concreti, la destinazione di dette sostanze ad uso non personale. Ne consegue che, in difetto di tale condizione, le dichiarazioni rese dal soggetto in questione senza l'osservanza delle garanzie difensive non incorrono nella sanzione dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 63, comma 2, c.p.p.