(massima n. 1)
In tema di associazione per delinquere, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, atteso che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualitą le quali, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attivitą e, dall'altro, non fanno cessare la disponibilitą a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato impedimento. (Fattispecie in tema di cessazione della permanenza rilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del delitto di cui all'art. 416 c.p., in relazione alla quale la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che, sulla base dei predetti parametri, aveva accertato la persistenza del vincolo associativo).