(massima n. 1)
Per la configurazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sesto, c.p. — che ricorre quando gli associati intendono assumere il controllo di attività economiche, finanziando l'iniziativa, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti — occorre, in primo luogo, una particolare dimensione dell'attività economica, nel senso che essa va identificata non in singole operazioni commerciali o nello svolgimento di attività di gestione di singoli esercizi, ma l'intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano gli stessi beni o servizi. È, poi, necessario che l'apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio questa spirale sinergica di azioni delittuose e di intenti antisociali a richiedere un intervento repressivo. L'aggravante in questione ha carattere oggettivo, poiché il perseguimento con i mezzi previsti della finalità descritta, si presenta come attributo della specifica associazione, qualificandone la pericolosità alla pari del suo carattere armato, ed è, quindi, valutabile a carico di ogni componente del sodalizio in base alla norma di cui al secondo comma dell'art. 59 c.p.