(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione che riconosca l'esistenza del vincolo della continuazione tra un pluralità di condanne, è tenuto a verificare se le pene inflitte siano state tutte o solo alcune condizionalmente sospese. Nel primo caso, il beneficio non può essere revocato se la pena unitaria rientra nel limite previsto dall'art. 163 c.p., perché la disciplina del reato continuato presuppone un trattamento più favorevole. Nel secondo caso, invece, il giudice è tenuto ad apprezzare, valutando globalmente la condotta del reo, se il beneficio concesso in alcune sentenze possa essere esteso alla pena complessiva rideterminata, o se debba invece essere revocato, in quanto il condannato non ne sia ritenuto meritevole o perché siano venuti a mancare gli altri presupposti di legge.