(massima n. 1)
È configurabile il reato di abuso di ufficio nell'attività dei componenti del comitato di gestione di una Usl che abbiano stipulato convenzioni con biologi senza rispettare le formalità all'uopo previste dagli accordi collettivi a livello nazionale (che hanno natura regolamentare e sono resi esecutivi, ai sensi dell'art. 48 L. n. 833 del 1978, con decreto del Presidente della Repubblica), e, in particolare, senza attingere alla graduatoria nella quale, a norma dei citati accordi collettivi, devono iscriversi i professionisti che, provvisti dei prescritti requisiti, aspirino a svolgere la propria attività nel Servizio Sanitario, a nulla rilevando la mancata approvazione della suddetta graduatoria per l'anno in corso, atteso che tale circostanza non può esimere il comitato di gestione dal rispetto delle altre formalità previste (quali la pubblicazione degli incarichi da conferire nel bollettino ufficiale della regione e il prioritario interpello dei professionisti già titolari di altro incarico ambulatoriale presso le Usl della regione), né impedisce di fare ricorso alla graduatoria provvisoria in corso di approvazione, ovvero la graduatoria approvata per l'anno precedente.