(massima n. 1)
L'aggravante del delitto di rapina prevista dall'art. 4, comma secondo, della L. 8 agosto 1977, n. 533, nel caso in cui l'agente si impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto «nelle armerie, ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi», non presuppone una speciale qualificazione del soggetto detentore delle armi (forze armate, corpi armati dello Stato, fabbricanti e commercianti autorizzati) ma è applicabile in ogni caso in cui il reato di rapina abbia ad oggetto le armi o le munizioni o gli esplosivi in qualsiasi locale adibito a custodia degli stessi. (Nella specie si trattava di locale adibito al deposito di armi di istituto privato di vigilanza).